Deontologia Professionale e Norme
Diffusa con lettera prot. 669/94 del 28
aprile 1994 dal Presidente del Consiglio Nazionale Angelo Betti ai
Presidenti degli Ordini Provinciali.
Dall'esame della Legge 152/92 emergono
chiaramente due elementi importanti elementi, cioe' da una parte
una nuova
dimensione della figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale,
dovuta alle affermazioni ormai
raggiunte dalla categoria nei vari settori operativi, dall'altra le
possibilita' che la Legge stessa offre, specialmente all'art. 2, con l'ampliamento
della sfera d'azione; la nuova norma apre infatti, la via a spazi di
attivita'
sempre piu' grandi e la prospettiva quindi, di nuovi e piu' vasti
orizzonti.
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale,
il cui titolo professionale negli altri 11 partners dell'U.E. e normalmente individuato come "ingegnere
agronomo" si inserisce pertanto a pieno titolo in contesti piu ampi,
che, pur
rimanendo ancorati alla tradizione, intesi come attivita' connesse
all'esercizio dell'agricoltura,abbracciano, nel contempo, l'universo
nel quale l'agricoltura stessa e immersa, e cioe' l'ambiente. E al concetto di ambiente, di territorio, di
paesaggio che non sono altro che la dimensione bio-ecologica dello
spazio in
cui l'uomo vive ed opera, va giustamente correlata la
pluridisciplinarieta' che costituisce il bagaglio professionale dello stesso ingegnere
agronomo, la qual cosa rappresenta uno degli aspetti piu qualificanti
della sua
attivita'. Infatti, anche se gli
altri intessenti pur essendo individualizzati, perche' riferiti
all'azienda, coinvolgono, anche indirettamente
la societa', la difesa dell'ambiente, per l'universalita' dell'oggetto,
interessa invece una sfera superiore
che ha per substrato la natura, e per finalita' la sopravvivenza della
stessa e di tutto cio' che ad essa
e' biologicamente connesso. Ed
e' in tale contesto che, per gli scopi e gli interessi che vengono
coinvolti, l'attivita' della categoria assume l'aspetto di una missione e come tale entra
in una dimensione superiore, certamente ideale, nell'ambito della
quale
rientrano i valori etici dell'essenza umana.
Da cio', l'opportunita' di un richiamo al
comportamento del libero professionista, e cioe' alla deontologia
professionale.
E anche se, una tale evocazione puo' apparire
alle soglie del 2000 superata e superflua, si ritiene tuttavia opportuno, sottolineare, sia pure
sommessamente, che nel mondo attuale, talune tentazioni sono pur
sempre
possibili e possono anche trovare affermazione, vanificando in tal modo
i sentimenti di amore, di fratellanza
e di fiducia nel prossimo, che costituiscono il punto di forza sul
quale puo' fare leva l'intelletto umano.
L'esercizio
di una professione non si esaurisce infatti, nella soluzione di
problemi puramente tecnici che fanno
ritenere la professione stessa una semplice attivita' lavorativa
finalizzata al soddisfacimento di particolari
esigenze, ma deve risultare intimamente connesso anche ai valori dello
spirito, a quei valori cioe che
costituiscono l'elemento essenziale della condizione umana che
innalzano le arti intellettuali alle alte sfere dei grandi ideali che sono soprattutto
ideali di fede e di liberta'.
Di fede, perche' ognuno svolge il proprio
mandato, nella ferma convinzione di dovere essere di aiuto a se stesso ed alla comunita' alla quale
appartiene e cioe: alla societa'; di liberta', perche' l'attivita'
professionale proviene da libera
scelta, atteso che libera professione significa esplicazione di una
attivita' non meramente manuale,
ma avente carattere di intellettualita' rivolta a favore di terzi.
E' proprio
dal rapporto: libera professione-societa', che emerge la missione
sociale. Il libero professionista, infatti, nell'adempimento del proprio dovere,
difende gli interessi del proprio cliente, ma nel contempo mette
in atto il
compito che la societa' gli ha affidato. Pertanto i Dottori Agronomi e i Dottori
Forestali esercitano una professione che costituisce attivita' di
pubblico
interesse. Indubbiamente in un
momento come quello attuale in cui taluni valori ideali appaiono come
allontanati nel tempo, puo'
sembrare poco aderente alla realta' paragonare l'espletamento di un
compito, ad una missione; e'
invece quanto mai opportuno a fronte di uno scadimento morale che pare
abbia ormai invaso ogni ganglio dell'attivita'
umana, un forte richiamo ai valori etici, a quei valori cioe ai quali
deve essere fermamente improntata
l'attivita' professionale, e che costituiscono pietre miliari e guide
certe da seguire nell'esercizio della
professione.
Sono questi i principi della correttezza;
della colleganza, della riservatezza e del disinteresse. Il principio della correttezza professionale
e' certamente il piu ricco di contenuti. Comprende, infatti, anche gli
altri e
riguarda essenzialmente il comportamento che deve essere tenuto dal
professionista nei riguardi del cliente,
dei colleghi e dei terzi. Tratta,
in sostanza, del modo di agire nelle relazioni sociali, secondo un
modello di comportamento civico che
si ispira ai principi morali che stanno alla base della convivenza
civile e si richiama in genere a regole di costume che sono largamente diffuse nei
rapporti sociali e che hanno per base la serieta', la cortesia e la
buona
educazione. Come e' evidente e'
in un comportamento corretto che trova prestigio e decoro una categoria
professionale, e,
conseguentemente trae notevole vantaggio anche la figura del
professionista, sia sul piano della professionalita' che su quello civico.
A parte cio', la correttezza, interferisce
anche in numerose altre manifestazioni. Impone, infatti, di fare un uso
discreto
della pubblicita' professionale, ispirandosi ai concetti di serieta' e
moderazione; di accettare soli incarichi
che si e' in grado di potere assolvere, e di non perdere il senso della
equita' nella valutazione delle proprie
opere agli effetti del compenso.E' superfluo evidenziare in proposito,
che sono da considerare comportamenti scorretti, l'artificiosa proliferazione degli incarichi, i favoritismi
specie se riguardano aiuti a chi esercita abusivamente la professione e
la concorrenza sleale verso i colleghi.
Il principio di colleganza e' sostanzialmente
un aspetto particolare di quello della correttezza atteso che viene riferito ai rapporti tra colleghi di
una stessa categoria professionale. Esige, percio', il reciproco rispetto e la
solidarieta' fra colleghi, intesa tanto nel suo pieno significato
sociale quanto in quello umano.
Tale principio si concretizza percio' in un aiuto vicendevole tra
colleghi esteso anche ai
familiari in caso di bisogno. Sul piano professionale, laddove trattasi
di sostituzione di colleghi malati
o impediti o nel caso di contrasti di opinioni, occorre agire sempre
con lealta' e moderazione, evitando attriti ed in particolare forme di
concorrenza esercitate in maniera illecita e scorretta finalizzate allo
sviamento
della clientela.
Il principio della riservatezza. Il rapporto
professionale e la natura talvolta intima degli interessi confidati dal
cliente, obbligano il professionista, come e' ovvio, a comportamenti
improntati alla massima riservatezza. Tali comportamenti assumono dal punto di
vista deontologico una importanza notevole, atteso che la riservatezza non comprende solamente
l'obbligo di mantenere il silenzio su tutto CIO' di cui si viene a
conoscenza
in occasione della prestazione professionale, ma si estende anche ad
una serie di azioni che devono
essere essenzialmente ispirate alla prudenza, e soprattutto alla
discrezione, non interferendo mai nell'attivita'
privata del cliente, nei confronti del quale occorre agire con la
necessaria delicatezza e la massima
comprensione umana. Infine, il
principio del disinteresse. Il rapporto professionale, come e' noto,
puo' coinvolgere interessi di natura diversa. Infatti, a parte l'interesse diretto
del cliente che beneficia delle prestazioni, vi sono anche gli interessi
del
professionista. Per quanto
riguarda questi ultimi pero', e' doveroso tenere presente che nei
confronti di quelli del cliente sono
destinati a cedere, tranne, ovviamente per cio' che riguarda le
limitazioni che derivano dal diritto del compenso.
Per cio' che riguarda gli interessi del
Cliente va sottolineato che devono essere tutelati dal professionista in
posizione
di distacco, nel senso cioe' che non devono essere fatti propri,
malgrado la tentazione ad immedesimarsi
e, quindi, a sostituirsi al cliente stesso. Va, in sostanza considerato
che deve essere evitata ogni
partecipazione emotiva, per non correre il rischio di compromettere
l'obiettivita' nella prestazione.
Da tutto quanto fin qui riportato e agevole
constatare che, accanto alla normativa dettata dalla Legge 152/92
relativamente
a quanto attiene alla disciplina nell'esercizio dell'attivita'
professionale, vi e' anche un codice di comportamento in genere non consacrato in
tavole particolari, perche', come gia' rilevato, si rivolge alla sfera
etica del
professionista. Cio' non solo nell'ambito nazionale ne' solo in quello
europeo come prevede la Legge
146/94 per la libera circolazione dei professionisti in Europa, ma nel
contesto mondiale, dove forse maggiormente
necessita l'attivita' professionale del Dottore Agronomo e del Dottore
Forestale. Tuttavia, pur
rimanendo fermo il principio che piu' che le leggi scritte in materia
valgono la professionalita', il modo
di agire e la correttezza, I'educazione, la serieta' e la discrezione
nei rapporti fiduciari che si instaurano con gli altri e che sostanzialmente sono quei
modi di comportamento che fanno della convivenza una societa' civile, e' forse anche bene
catalogare in una specie di Testo e in maniera sintetica, i principi
deontologici
cui deve sempre ispirarsi I'attivita' del Dottore Agronomo.
Norme attuative
Le seguenti norme possono costituire le linee
guida per l'applicazione del Codice Deontologico per una puntuale valutazione, quando segnalata
sospetta agli Ordini Provinciali, dell'ordinaria operativita' professionale dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali.
Piu' che un testo avente valore precettivo,
appare opportuno proporre un corpo di norme deontologiche, direttive di massima, per il preminente
principio di dover procedere con la dovuta cautela in un campo dove
sono in gioco diritti soggettivi (diritto all'esercizio della
professione) potenzialmente sopprimibili o riducibili, attraverso l'irrogazione di sanzioni
disciplinari soltanto in precisi casi di rilevante gravita'. L'Ordinamento della professione di Dottore
Agronomo e Dottore Forestale Legge N.152/92 non contiene specifiche previsioni circa I'emanazione di
un codice etico, ne' cita esplicitamente il codice ne' indica l'organo
che puo'
adottarlo; come pure la precedente Legge 3/76, si limitava nei diversi
titoli (Titolo V - Sanzioni disciplinari.
Procedimento, artt.37-53; Titolo Vl - Impugnazioni, artt. 54-56) alle
indicazioni di "...lesione di dignita'
e decoro professionale e casi previsti dal codice penale". Lo stesso Regolamento di esecuzione della
Legge 3/76, il D.P.R. 350/81 al Titolo V -Sanzioni disciplinari
-Procedimento artt. 23-25 ed al titolo Vl - Impugnazioni, artt. 2B-29,
si limita a questioni amministrative procedurali. La legge 3/76 all'art. 28: Attribuzioni del
Consiglio dell'Ordine Nazionale, fra le altre prevede alla lett. b) Il
coordinamento
e la promozione dell'attivita' dei consigli degli Ordini Provinciali
intese al perfezionamento tecnico
e culturale degli iscritti; lett. h) decisione in via amministrativa
sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di
iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in
materia disciplinare e su quelli
relativi alle elezioni dei Consigli stessi.
Nell'ambito dei suddetti compiti, il
Consiglio Nazionale puo' additare agli Ordini Provinciali ed alle
costituite Federazioni Regionali
un corpo di Norme Deontologiche, che individui "autorictate Doctorum,
nan iussu principis" una serie
cioe' di principi di coordinamento la cui violazione, come la
vioiazione delle norme dello Stato
e dell'Ordinamento professionale configuri "gli abusi o mancarrze
nell'esercizio della professione" ed i "fatti non conformi alla dignita' ed al
decoro professionale" fattispecie condizionanti ex art 37 Legge 3/76,
I'apertura
di qualsiasi procedimento disciplinare. I Consigli degli Ordini Provinciali, pur non
potendo ignorare le norme deontologiche indicate dal Consiglio Nazionale, conserveranno integra la propria
autonomia di giudizio nella applicazione alle concrete fattispecie
delle
norme ricevute dal Consiglio Nazionale.
TITOLO I - FONDAMENTA
ARTICOLO 1
L'esercizio della professione di Dottore
Agronomo e Dottore Forestale costituisce attivita' di scienza e di
pubblica
utilita', con rilevanza di professione protetta essendogli demandata la
salvaguardia dell'ambiente (acqua,
suolo, paesaggio e territorio) nonche' la qualita' degli alimenti. Il
Dottore e' responsabile moralmente ed in solido della propria attivita'
intellettuale, sia essa progettuale, direttiva che consultiva; sia nei
confronti del committente che
della collettivita' nazionale.
ARTlCOLO 2
Il Dottore affida la sua reputazione alla
propria coscienza, obbiettivita', competenza ed etica professionale
con
affrancazione di asservimenti materiali e morali, anche politici ed
ideologici, respinge ogni influenza estranea alla propria attivita'. Non fa
discriminazioni di religione, razza, nazionalita', ideologia politica e
classe
sociale, ed in alcun caso rinuncia alla sua liberta' ed indipendenza
professionale.
ARTICOLO 3
II Dottore anche se cittadinanza di altro
Stato, deve attenersi a far rispettare questo codice etico, utile e
necessario
alla tutela della dignita' e del decoro proprio ed altrui. Pertanto la
propria condotta professionale va
improntata allo spirito delle norme del presente codice. Chiunque assuma posizioni non conformi e
lesive della dignita' professionale, ne' e' responsabile e verra'
sanzionato
disciplinarmente, come previsto dal Regolamento.
ARTICOLO 4
Le norme, di seguito articolate per concetti,
anche se non esaustive, si applicano sia ai Dottori Agronomi e Forestali Professionisti Liberi, sia per i
Dottori Dipendenti da Enti Pubblici e/o da Privati, per cui sia
richiesta la regolare iscrizione
all'Albo.
ARTICOLO 5
Il Dottore deve comportarsi con buona fede,
correttezza, lealta' e sincerita' e rispettare l'obbligo della
riservatezza.
ARTICOLO 6
Il Comportamento del Dottore deve essere
consono alla dignita' ed al decoro della professione anche al di
fuori del
proprio esercizio; deve astenersi da qualsiasi azione che possa
arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine cui appartiene.
ARTICOLO 7
Il Dottore ha il dovere del continuo
aggiomamento professionale, considerata la continua evoluzione
tecnicoscientifica nel mondo
della agricoltura, produttivo ed ambientale.
ARTICOLO 8
Il Dottore non puo' esercitare la libera
professione in contrasto con le norme specifiche che la vietino senza
autorizzazione
delle competenti autorita'.
ARTlCOLO 9
Il Dottore non deve avvalersi di cariche
politiche o pubbliche, da far ritenere che, per loro effetto, si possano
conseguire
vantaggi professionali per se' ed altri.
ARTICOLO 10
Il Dottore deve sconsigliare azioni infondate
ed una vacua litigiosita'; deve, in ogni caso per contrapposto, favorire nei limiti del possibile, soluzioni
equilibrate e transazioni amichevoli.
ARTICOLO 11
La Tariffa Professionale e le altre norme in
materia di compensi devono costituire garanzia di qualita' della
prestazione
e del decoro professionale; e' fatto obbligo al professionista di
osservarle rigorosamente.
TITOLO II - RAPPORTl CON I CLIENTI
Incompatibilita' e conflittualita' di
interessi nei confronti della collettivita' - Accettazione ed
esecuzione
dell'incarico.
ARTICOLO 12
Il Dottore inizia e porta a termine gli
impegni assunti con diligenza intellettuale e la perizia richieste dalle
norme che
regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso e'
svolto, pertanto esercita senza
dare adito a critica alcuna per noncuranza ed inadeguatezza conoscitiva.
Il Dottore non accetta di applicarsi
professionalmente qualora la propria posizione sia incompatibile e
pregiudiziale
con il proprio stato giuridico e/o dall'altro verso quando la posizione
del committente sia in conflitto
con i suoi doveri professionali o con il suo Ente di appartenenza.
Il
Dottore, nel dubbio che la propria prestazione professionale sia in
contrasto con il codice etico del proprio Ordine, rifiuta I'incarico; cio' nel caso in
cui sempre in buona fede ritenga inadeguata la propria preparazione
per lo
svolgimento dell'incarico o non possegga adeguata organizzazione; puo'
tuttavia accettare I'incarico se
il cliente acconsente all'intervento di collaboratori o di altri
esperti.
ARTICOLO 13
Il Dottore, in ogni caso, non puo' rifiutare
l'incarico e soprattutto nell'ambito giudiziario, qualora non sussistano salvo diretto o indiretto
coinvolgimento od interessi di parentela anche acquisita, o se altri
impegni
professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza
e lo scrupolo richiesti in relazione
all'importanza, complessita', difficolta' e urgenza dell'incarico
stesso.
ARTICOLO 14
Il Dottore firma esclusivamente le proprie
prestazioni professionali che ha svolto e/o diretto, evitando di
sottoscrivere
elaborazioni professionali sia progettuali, estimative o relazionarie,
in forma paritaria con professionisti
od altri che non possono svolgere competente prestazione professionale.
La
sottoscrizione a piu' firme puo' avvenire e non in deroga a quanto
sopra, solo in forma interdisciplinare, quando i limiti di ordinamento professionale
siano specifici per ogni attore del gruppo collegiale. Tali limiti di competenza devono essere
evidenti e dichiarati alla committenza sin dall'inizio dell'applicazione
professionale.
ARTICOLO 15
Il Dottore e' incompatibile con la funzione
di giudice di un qualsiasi concorso in cui partecipi anche come concorrente, come pure essere giudice in un
qualsiasi concorso in cui altro professionista, parente diretto o
acquisito
o collaboratore si presenta come concorrente.
ARTICOLO 16
E' fatto divieto al Dottore di progettare e
realizzare opere di cui preveda di ottenere l'incarico di omologazione o collaudo, come pure accettare
commesse private afferenti opere che ricadano entro ambiti territoriali di cui si abbia ottenuto
I'incarico di pianificazione.
ARTICOLO 17
Il Dottore non deve accettare incarichi di
collaudo per opere i cui Direttori Lavori siano contemporaneamente
esaminatori
e collaudatori di propri progetti ed opere.
ARTICOLO 18
E' fatto divieto ai Dottori qualora Presidi
di Istituti Medi Superiori o Ispettori Scolastici I'esercizio della
professione
in alcuna forma, pur mantenendo l'iscrizione all'Albo, con relativa
anzianita'.
ARTICOLO 19
I Dottori, nella loro veste di Docenti
Universitari, iscritti all'Ordine, non possono eseguire progetti di
qualsiasi forma, ne'
direttamente ne' indirettamente.
INCOMPATlLITA' CON I PROPRI DOVERI
PROFESSIONALI
ARTICOLO 20
E' fatto divieto ai Dottori partecipare a
concorsi, di qualsiasi natura essi siano, giudicati dal Consiglio
Nazionale
o dagli Ordini Provinciali, per le rispettive aree di competenza, di
grave pregiudizio dei diritti del professionista.
ARTICOLO 21
Il Dottore non deve trasgredire con evidente
volonta' le leggi e norme vigenti, comprese quelle fiscali, anche
se
richiesto e forzato dal Committente; pertanto non deve proseguire
nell'incarico.
TITOLO III - RAPPORTI TRA I COLLEGHI
ARTICOLO 22
Lealta', correttezza, considerazione,
cortesia, cordialita' sono i carati minimi che improntano i rapporti
professionali
con i propri colleghi, al fine di sostenere una comune cultura ed
armonizzare una medesima identita'
professionale in qualsiasi settore in cui esistono i rapporti
interpersonali tra colleghi.
ARTICOLO 23
Tali caratteristiche comportamentali devono
essere pretese da ogni Dottore nei confronti di terzi colleghi del
proprio
Ordine o delle altre Professioni intellettuali.
ARTICOLO 24
Il Dottore deve astenersi da futili
polemiche, critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora
vi fossero fondate motivazioni
di rimostranze per il corretto espletamento di incarichi professionali,
e' sempre opportuno informare il
Presidente del proprio Ordine ed attendere le disposizioni.
ARTICOLO 25
Il Dottore non puo' ricorrere a mezzi
incompatibili con la propria dignita' al fine di ottenere commesse,
quali la denigrazione dei
colleghi, la propria esaltazione cumulare, enfasi della propria carica
sociale, proposte concorrenziali
sottotariffa, uso di mezzi pubblicitari non contemplati dalle direttive
dell'Ordine Provinciale, cioe'
vantaggi materiali ed immateriali che esulino dal rapporto
professionale.
ARTICOLO 26
Il Dottore non puo' divulgare scritti o
infonnazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da un collega.
ARTICOLO 27
I Dottori, con spirito di solidarieta'
professionale, si devono ragionevole reciproca assistenza.
ARTICOLO 28
Il Dottore se subentra in un incarico
precedentemente ad un collega, lo puo' accettare solo dopo completo e
definitivo
esonero del primo incaricato e dovra' rendere nota la propria posizione
a chi subentra e nel caso dubbio
o di evidenti controversie, dovra' informare il Consiglio del proprio
Ordine con adeguata relazione.
TITOLO IV - ALTRI RAPPORTI
Rapporti con collaboratori, rapporti
ordinistici, pubblici uffici, stampa e mezzi di comunicazione.
ARTICOLO 29
Il Dottore deve mantenere nei rapporti con i
propri collaboratori indipendenza morale ed economica. Deve evitare di fruire della collaborazione di
terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i
collaboratori altrui, ma migliorare la preparazione dei propri
dipendenti, retribuendoli in
ordine alla qualita' e quantita' delle loro prestazioni.
ARTICOLO 30
Il Dottore non puo' dare in subappalto lavoro
intellettuale o ricercarne lo sfruttamento dello stesso.
ARTICOLO 31
RAPPORTI ORDINISTICI
Il Dottore iscritto all'albo ha il dovere di
collaborare fattivamente e disinteressatamente con il Consiglio dell'Ordine Provinciale cui appartiene. Solo
per validi motivi egli puo' non accettare o dimettersi da un incarico a cui e' stato chiamato. Qualora convocato daI Presidente o dal
Consiglio dell' Ordine Provinciale, il Dottore deve presentarsi e
fomire
tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti. Il Dottore si adegua
alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporra' ad esse nella
sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.
ARTICOLO 32
Il Dottore ha il dovere di partecipare alle
assemblee degli iscritti all'Ordine e deve denunciare al Consiglio
dell'Ordine
Provinciale ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai
principi della deontologia professionale.
INCOMPATIBILITA' CON I DOVERI ORDINISTICI A
SEGUITO DI CARICHE SOCIALI RICOPERTE
ARTICOLO 33
Si ritiene del tutto incompatibile
I'accettare cariche sociali, di qualsiasi livello esse siano, qualora
la propria realta' professionale
sia confliggente con I'obbiettivita' di giudizio richiesto dal ruolo
specifico, come:
- essere Docente Universitario, presiedere la
Federazione Regionale degli Ordini Provinciali e nominare il Presidente della Commissione degli Esami di
Stato nella propria Facolta' Universitaria;
- ricoprire una carica sociale ed essere
C.T.U. in una vertenza civile o penale in cui sia interessato un
collega
del proprio Consiglio dell'Ordine provinciale;
- avere una carica sociale ed essere
esponente di un Partito Politico, od avere altre cariche pubbliche e/o
sindacali;
- omettere la segnalazione all'Ordine di
palesi infrazioni da parte di colleghi per negligenza negli intenti o
per altre convenienze.
ARTICOLO 34
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFlCI
Il Dottore si comporta con rispetto delle
pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della
pubblica
amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la
propria dignita' professionale; non
deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere, ma non rinunciare
al dovere di controllo e di comunicazione
al proprio Consiglio dell'Ordine dei casi di condotta impropria ovvero
situazioni anomale in seno al
comportamento dei pubblici ufficiali che abusino od esulino dalle
proprie competenze.
ARTICOLO 35
RAPPORTl CON LA STAMPA ED ALTRI MEZZl Dl
INFORMAZIONE
Nei rapporti con la stampa ed altri mezzi di
informazione, specie in occasione di interventi professionali in
casi di
grande risonanza, devesi rispettare I'obbligo della riservatezza nei
confronti dei committenti ed il divieto
di pubblicita' al proprio nome per non incorrere nell'intento
reclamistico della propria figura professionale,
anche nei casi di cariche ricoperte per conferenze stampa, interviste
ed altro.
ARTICOLO 36
CONTESTO OPERATIVO - RAPPORTI CON GLI UOMINI
E L'AMBIENTE
Il Dottore ha perfetta coscienza che il
proprio esercizio professionale costituisce attivitą di pubblico
interesse e che debba proferirsi
con estrema correttezza per la tutela dell'uomo e dell'ambiente che lo
circonda. Il contesto operativo
e' quindi l'ambiente naturale nel quale l'uomo trova motivo della
propria perpetuitą in un armonico
e sostenibile equilibrio dello sviluppo culturale. Pertanto l'opera del Dottore non puo'
minimamente compromettere o ledere i parametri abiotici e biotici della
complessa
cenosi in cui dev'essere salvaguardata la biodiversita' di ogni
espressione vitale. Pertanto e'
quanto mai doveroso che il Dottore debba evitare di partecipare
intellettivamente a programmi ed intenti
che possano alterare e compromettere le risorse naturali da cui e per
cui l'uomo e l'ambiente subiscano
cagione in forma puntuale o diffusa, al presente o nel futuro.
ARTICOLO 37
Nella valorizzazione e nella difesa del
vivente e delle risorse naturali risiedono le piu' autentiche
motivazioni dell'agire
professionale del Dottore, pertanto ogni deviazione da tale preminenza
costituisce violazione etica.
ARTICOLO 38
E' motivo di indifferibile e grave sanzione
disciplinare la partecipazione del Dottore a consulenze, progetti,
avalli
professionali, svolti con evidente superficialita' concettuale e con
manifesta negligenza o per mero vantaggio
venale, concernenti:
- pesticidi e fitofarmaci, lotte biologiche;
- manipolazioni genetiche a titolo
sperimentale o industriale;
- variazioni sostanziali delle leggi naturali;
- sprechi sistematici e ingiustificati delle
risorse;
- scorretti usi epigei o ipogei del
territorio.
ARTICOLO 39
E' fatto divieto al Dottore ricettare o
prescrivere ogni altro tipo di intervento fitoiatrico qualora
direttamente o indirettamente si
abbia partecipazione alla promozione e commercializzazione di qualsiasi
fitofarrnaco anche se
concorrenziale; analogamente debba intendersi per la fitofarmacopea.
ARTICOLO 40
Il Dottore non puo' partecipare a studi ed
elaborazioni V.l.A. di opere o di gestione ambientale, laddove ci sia
stato un
suo precedente professionale motivo di sospensione o di inchiesta
giudiziaria per abuso o negligenza.