Impariamo a compilare il registro dei trattamenti (quaderno di campagna)

Impariamo a compilare il registro dei trattamenti (quaderno di campagna)

In Europa l’utilizzo sostenibile dei pesticidi è regolamentato dalla  Direttiva 128/09
Nel  2012 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto legislativo 150 del 14 agosto 2012 che si occupa proprio della “attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi“.

Come si compila il registro dei trattamenti

l’articolo 16 comma 3, del D.L. 150 recita:

“Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l’azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all’azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.”

Nel comma 4 sono indicati i termini relativi alla tenuta ed alla conservazione del documento.