Novità sull’etichetta alimentare, dal 13 dicembre 2014 entra in vigore il Regolamento n° 1169/2011/EU
Dal 13 dicembre tutti gli operatori alimentari dovranno osservare il Regolamento n° 1169/2011/EU (scarica il Reg_CE) .
Il Regolamento prevede la FORNITURA OBBLIGATORIA DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI. In altre parole tutti i produttori di alimenti dovranno provvedere entro FINE 2014, a rivedere e ristampare tutte le etichette di prodotti alimentari con l’indicazione di tutte le informazioni obbligatorie.
Innanzitutto gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014, anche se in difformità rispetto ai criteri ai requisiti di cui al nuovo Regolamento, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Il regolamento prevede:
- TABELLA CON DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA che dovrà contenere le informazioni su : il contenuto energetico e le percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100g o per 100ml di prodotto e potranno essere espresse anche in porzioni;
- INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ALLERGENI con evidenziazione in modo da essere individuate facilmente dai consumatori, valide anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense;
- ETICHETTE PIU’ LEGGIBILI con dimensione minima di caratteri tipografici non inferiori a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2, in caso di una confezione con superficie inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali;
- DATA DI SCADENZA riportata oltre che sulle scatole anche sull’incarto interno del cibo se confezionati singolarmente;
- DIVIETO ALLE INDICAZIONI FUORVIANTI SULLE CONFEZIONI: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.
Inoltre, come gia accde, LE ETICHETTE DOVRANNO RIPORTARE:
- denominazione dell’alimento,
- elenco degli ingredienti e relativa quantità,
- quantità netta dell’alimento,
- scadenza e termini di conservazione,
- nome o ragione sociale dell’operatore che commercializza il bene,
- paese d’origine,
- istruzioni per l’uso
- volume alcolometrico solo nel caso di prodotti contenenti più dell’1,2% di alcool.
Rispetto alla normativa precedente il Regolamento di fatto introduce l’obbligo di indicare gli allergeni presenti, la ragione sociale o nome e indirizzo del responsabile delle informazioni fornite in etichetta, e non rende più obbligatoria l’indicazione dello stabilimento di confezionamento del prodotto.
Il Regolamento, oltre a riconfermare una serie di obblighi introduce anche altre novità, in particolare:
- Origine: Sono richieste informazioni aggiuntive obbligatorie sul Paese d’origine o sul luogo di provenienza dei prodotti (Art. 26 “Paese d’origine e luogo di provenienza”)
- Lingua: L’etichetta deve in primo luogo informare il consumatore finale e pertanto essere redatta in una lingua a lui comprensibile. (Art. 15 “Requisiti linguistici”)
- Vendita a distanza e tramite internet: gli obblighi di etichettatura sono estesi anche ai canali di vendita online (Art. 14 “Vendita a distanza”)