Obblighi e Sanzioni per gli operatori in Agricoltura Biologica

Obblighi e Sanzioni per gli operatori in Agricoltura Biologica

in questo articolo andremo a vedere gli Obblighi e Sanzioni per gli operatori in Agricoltura Biologica ai sensi del Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.

Il decreto leggislativo introduce alcune importanti novità in tre ambiti determinanti:

  1. attività di controllo,
  2. conflitto di interessi,
  3. quadro sanzionatorio.

Sono stati introdotti ulteriori obblighi a garanzia dell’imparzialità dei controlli e per l’eliminazione dei conflitti di interessi degli OdC: il divieto di partecipazione alla proprietà dello stesso, in misura superiore alla metà del capitale sociale, da parte di operatori controllati; il divieto di svolgimento di servizi di consulenza e qualsiasi attività diversa dal controllo; l’obbligo di rotazione dei tecnici controllori con un massimo di tre visite consecutive presso l’operatore controllato.

E’ stato introdotto un quadro sanzionatorio importante, che prevede gravi sanzioni amministrative pecuniarie a carico sia degli OdC sia degli operatori controllati, relative agli obblighi specifici legati al sistema di controllo, alla conformità dei prodotti e alle pratiche commerciali ingannevoli.

La nuova normativa istituisce poi una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del settore biologico fruibile da tutti gli operatori del sistema: questo rende più trasparenti le transazioni, più tempestiva l’azione anti frode e aumenta la tutela dei consumatori.

Il decreto all’art. 9  prevede che agli operatori che operano in Agricoltura Biologica è fatto obbligo di:

a) redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell’attivita’, del sito e dell’unita’ produttiva ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008;

b) redigere ed aggiornare il documento contenente le misure per garantire, a livello di unita’, di sito e di attivita’, il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione;

c) eseguire le misure adottate dall’organismo di controllo, anche se successive al recesso o all’esclusione dell’operatore per fatti antecedenti l’esclusione o il recesso medesimi;

d) in caso di soppressione delle indicazioni, informare, per iscritto, gli acquirenti del prodotto circa l’avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni;

e) non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di notifica di cui all’articolo 28 del regolamento prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l’esclusione di morosita’;

f) annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori gia’ utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purche’ contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico;

g) adottare un sistema, che consenta la tracciabilita’ e rintracciabilita’ dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002;

h) comunicare preventivamente all’organismo di controllo la tipologia di contabilita’ e tracciabilita’ utilizzata;

i) mettere a disposizione i registri di cui alla lettera f) all’organismo di controllo ed alle autorita’ di cui all’articolo 3;

l) per le finalita’ di cui all’articolo 5, comma 12, comunicare periodicamente all’organismo di controllo la natura e la quantita’ di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;

m) comunicare tempestivamente all’organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti;

n) comunicare tempestivamente all’organismo di controllo l’esito dei controlli svolti dalle autorita’ competenti, in caso di contestazioni di non conformita’.

Il Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 all’ art. 10 prevede le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie relative alla designazione, alla presentazione e all’uso commerciale:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nell’informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformita’ del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, e’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 18.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicita’, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicita’ e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 1.800 euro.

Mentre l’art. 11 prevede le seguenti sanzioni amministrative a carico degli operatori:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, anche se non piu’ inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione soggiace chiunque, non piu’ inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche dell’organismo di controllo e’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 18.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell’organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, e’ irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 euro a 18.000 euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosita’.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell’organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, e’ irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, fatta eccezione per la esclusione imputabile a morosita’.

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